Art. 8.
(Ruolo degli enti locali).

      1. Le regioni hanno compiti di indirizzo e di verifica e, in particolare, di provvedere:

          a) all'istituzione di un albo delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e delle società sportive che hanno sottoscritto la Carta di garanzia di cui all'articolo 2. L'iscrizione all'albo regionale costituisce un requisito necessario per consentire l'erogazione di contributi a sostegno delle attività sportive, agonistiche e amatoriali, previsti da leggi regionali o dai bilanci degli enti locali;

          b) alla vigilanza sull'applicazione della Carta di garanzia di cui all'articolo 2;

 

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          c) alla verifica di conformità degli statuti e dei regolamenti interni delle associazioni e delle società sportive alle finalità indicate dalla presente legge;

          d) al controllo della veridicità e della congruità delle dichiarazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in merito alla loro attività nei confronti dei minori ai sensi della presente legge.

      2. Le province e i comuni, d'intesa con i comitati regionali e provinciali del CONI, nonché con gli enti di promozione sportiva più rappresentativi dei rispettivi territori, hanno il compito di:

          a) promuovere momenti di formazione per insegnanti, allenatori e animatori e di verificare la validità di quelli organizzati autonomamente dalle associazioni e dalle società sportive;

          b) promuovere campagne informative sull'importanza dello sport nella formazione dei minori;

          c) promuovere la partecipazione allo sport dei minori appartenenti a famiglie immigrate;

          d) favorire le occasioni di promozione e di riflessione sul valore dello sport come veicolo di valori positivi e momento fondamentale della crescita dei minori;

          e) favorire le relazioni tra i soggetti che si occupano della formazione dei minori al fine di armonizzare i messaggi educativi;

          f) provvedere alla promozione delle associazioni e delle società sportive che sottoscrivono la Carta di garanzia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, assicurando un'ampia informazione degli impegni che queste si sono assunte all'atto della sottoscrizione;

          g) sostenere l'attività delle associazioni e delle società sportive di cui alla lettera f) in caso di riduzione degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni a causa dei mancati risultati ottenuti nelle competizioni agonistiche conseguenti all'attuazione dei princìpi e delle finalità della presente legge.

 

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